Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si applicano anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani. La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1956 limitatamente all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel comma stesso.
Testo vigente dal 4 luglio 1960
