All'onere della spesa, previsto in 37 milioni per il primo esercizio finanziario e in 12 milioni e 300 mila lire annue per gli esercizi successivi, si provvedera' con imputazione al capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1958-59 e del corrispondente capitolo del successivo esercizio 1959-60. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;606~art2 · fonte del testo