L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

  • 1)censura;
  • 2)riduzione dello stipendio;
  • 3)sospensione dal lavoro;
  • 4)destituzione.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art20 · fonte su Normattiva