Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si dara' luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali de lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento dell'occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attivita' produttive. Per l'esame della situazione, sia nella fase degli accertamenti preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 5 novembre 1968

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 411/1987

    Parametro
    19 novembre 1987

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia), dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disp…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 37 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art1 · fonte su Normattiva