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Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che allo atto del licenziamento determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di eta' se uomini o 52 anni di eta' se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto anzidetto o dalla data del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata ai sensi dell'articolo 16, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. L'assegno non puo' essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di eta' inferiore a 65 anni. L'assegno, salvo il diritto di opzione, e' sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non e' cumulabile ne' con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne con altri trattamenti di pensione, ne con l'indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'eta' di pensionamento. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge. Ai titolari dell'assegno si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi e le controversie.
Testo in vigore dal 5 novembre 1968 al 1 maggio 1969
