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Entro trenta giorni dalla data in cui e' stato esaurito il discarico o, in caso diverso, entro trenta giorni dal compimento del semestre indicato dal secondo comma dell'articolo 1, l'esportatore deve comunicare all'intendenza di finanza l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata per la quale e' stato operato il discarico, nonche' gli estremi delle relative fatture. Le somme liquidate non possono essere pagate allo esportatore che abbia dichiarato di effettuare il discarico prima della liquidazione, se non dopo la presentazione della comunicazione prevista nel comma precedente e nel limite della differenza rispetto alla somma discaricata.
Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 22 dicembre 2008
