Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I rendiconti delle somme erogate dagli intendenti di finanza per i pagamenti eseguiti ai sensi del precedente art. 1, debbono essere trasmessi trimestralmente, secondo le disposizioni di contabilita' generale dello Stato, insieme con i documenti giustificativi, alle Ragionerie provinciali dello Stato aventi la stessa sede delle Intendenze che dispongono i pagamenti. Alle dette Ragionerie ed agli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sono deferite per i rendiconti menzionati nel precedente comma, le attribuzioni di controllo spettanti, rispettivamente, a norma delle leggi vigenti, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-02-08;59~art3 · fonte del testo