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Ai connazionali, che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1 aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita' del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, e' concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in seconda classe sulle linee marittime, gestite da societa' concessionarie dei servizi con le quali il Ministro per gli affari esteri, sentiti i Ministri per la marina mercantile e per i trasporti e l'aviazione civile, abbia a tal fine stipulata apposita convenzione. Tali convenzioni sono approvate con decreto dei Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.
Testo in vigore dal 16 luglio 1974 al 19 gennaio 1980
