La differenza fra i prezzi interi e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sara' rimborsata alle Ferrovie dello Stato dal Ministero del tesoro, che ne assume l'onere.
Testo vigente dal 9 dicembre 1950
La differenza fra i prezzi interi e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sara' rimborsata alle Ferrovie dello Stato dal Ministero del tesoro, che ne assume l'onere.
Testo vigente dal 9 dicembre 1950
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-10-13;953~art4 · fonte del testo