Le disposizioni della presente legge non si applicano alle cauzioni gia' prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Esse si applicano, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate od accettate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 2 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-04;286~art7 · fonte del testo