Istituzione del giudice di pace

Art. 8-bis — (Limiti all'esercizio della professione forense). 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio

Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468.

Abrogato dal 30 dicembre 1999

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art8bis · fonte su Normattiva