Istituzione del giudice di pace
Art. 8-bis — (Limiti all'esercizio della professione forense). 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio
Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468.
Abrogato dal 30 dicembre 1999
