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L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Il compimento di irregolarita' o abusi nell'esercizio delle facolta' previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1994 al 1 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art6 · fonte su Normattiva