Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato: fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1; fino a concorrenza dei versamenti sui 900 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorita', alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Testo vigente dal 30 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-29;1224~art3 · fonte del testo