La restituzione all'Ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'art. 1 sara' regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento. In corrispondenza della cessione di valuta da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere buoni del Tesoro speciali, all'interesse fino al massimo del 4,50 per cento, da consegnarsi all'Ufficio medesimo a copertura dei pesos ceduti.

Testo vigente dal 30 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-29;364~art2 · fonte del testo