Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, entro il limite di 200 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per:

  • a)finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie, nonche' delle famiglie di lavoratori gia' emigrati i quali lo richiedano sempreche' sia accertata la convenienza della richiesta;
  • b)finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola. I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano. Ai lavoratori emigrati dovra' essere riconosciuta la parita' di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Testo vigente dal 30 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-29;364~art1 · fonte del testo