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Con le somme assegnate ai sensi del precedente articolo ciascun Istituto costituira' un Fondo di rotazione a carattere permanente destinato alla concessione di finanziamenti, nell'ambito della propria competenza territoriale, per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle gia' esistenti. Al fondo di cui al precedente comma affluiranno le quote di ammortamento per capitale e interessi relativi a finanziamenti concessi sul Fondo nonche' le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti e dagli interessi prodotti dalle disponibilita' giacenti del Fondo. Ciascun Istituto contabilizzera' in una gestione speciale le operazioni effettuate con le disponibilita' del Fondo di rotazione. Nel caso di cessazione dall'attivita' di uno degli Istituti la quota ad esso assegnata ai sensi del precedente comma e' riservata al Tesoro. Le direttive per la concessione dei finanziamenti sono stabilite dal Comitato interministeriale del credito con l'intervento del presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Testo in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

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