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Le deliberazioni di concessione dei mutui previsti dalla presente legge sono comunicate, a cura degli Istituti di credito, al Ministero del tesoro e divengono esecutive dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso ne disponga la revoca o la sospensiva, con richiesta di riesame del provvedimento, in relazione alle finalita' economico-sociali che il finanziamento si propone.

Testo in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;38~art4 · fonte del testo