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Ai mutui previsti dalla presente legge, agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i mutui medesimi, agli stabilimenti che in loro virtu' si costruiranno, si amplieranno o si rammoderneranno e altresi' al macchinario e a quanto altro occorrente, anche se importato dall'estero, sono estese le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle previste dalla legge 11 aprile 1953, n. 298.
Testo in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
