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Gli Istituti regionali, costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonche' l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1016~art1 · fonte su Normattiva