Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali. Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' elevato a lire 200 milioni.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 5 luglio 1971, n.430, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.594

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Il D.L. 5 luglio 1971, n.430, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.594, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni e' elevato a lire 350 milioni".

Testo vigente dal 17 agosto 1971

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;315~art2 · fonte su Normattiva