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L'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' modificato come segue: "L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19:
- a)riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituiti ed aziende di credito predetto a favore di medie e piccole imprese;
- b)effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
- c)assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facolta' di successive alienazioni. Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti ed aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente. La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento dei credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile. Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla, lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese. E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese".
Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 16 dicembre 2010
