Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1998 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →
Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Testo in vigore dal 21 agosto 1998 al 24 aprile 1999
