Art. 28 — Contributo ordinario dello Stato alle Università e agli Istituti universitari
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[1]Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione di contributi di funzionamento alle Universita' e agli Istituti universitari e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:
[2]per il 1966..................... L. 6.500 milioni per il 1967..................... L. 8.500 milioni per il 1968..................... L.11.000 milioni per il 1969..................... L.15.000 milioni per il 1970..................... L.19.000 milioni 2
[3]La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Universita' e a ciascun Istituto e' effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facolta' e della popolazione scolastica. Nel decreto stesso, la somma assegnata a ciascuna Universita' e a ciascun Istituto di istruzione universitaria puo' essere suddivisa in quote destinate rispettivamente all'ente nel suo complesso e agli organismi in cui si articola.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 1969, n. 910
2La L. 11 dicembre 1969, n. 910 ha disposto (con l'art. 6) che "La maggiore somma da iscriversi nell'anno 1970, in applicazione dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e' aumentata di lire 5 miliardi."
Testo in vigore dal 28 dicembre 1969 al 16 dicembre 2010
