Art. 16 — Norme transitorie e finali
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La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che saranno trasferite alle regioni, ai sensi del primo comma del precedente articolo 4. Agli interventi di cui al comma precedente, per almeno 600 miliardi di lire, da impegnare con priorita' per l'intervento straordinario nell'agricoltura e nelle opere civili di cui all'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, la Cassa provvede con la dotazione complessiva autorizzata dal successivo articolo 17 in favore della Cassa medesima per il quinquennio 1971-75. Le somme non impegnate alla data del trasferimento delle funzioni alle Regioni, saranno destinate al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere utilizzate ai sensi del precedente articolo 4 a favore delle regioni meridionali. La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e' tenuta a provvedere alla completa realizzazione dei programmi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a) del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, nonche' alla definizione delle domande di contributo nei settori dell'artigianato e della pesca, presentate, ai sensi degli articoli 118 e 120 del citato testo unico, entro il termine del 31 dicembre 1970. Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e' autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, apportando le modifiche necessarie per lo snellimento delle norme procedurali relative agli interventi della Cassa - ivi compresi quelli concernenti le espropriazioni per pubblica utilita' - per il coordinamento delle norme vigenti, per il loro adeguamento e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione, di urbanistica, di riforma tributari e con l'insieme delle misure di incentivazione attualmente vigenti anche in territori esterni al Mezzogiorno. Il quarto comma dell'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro per il tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre".
Testo in vigore dal 26 ottobre 1971 al 9 maggio 1976
