Le domande di contributo prevedute dall'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dall'art. 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.
Testo vigente dal 10 marzo 1953
