L'art.5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, e' modificato come segue: "Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457".

Testo vigente dal 10 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;75~art2 · fonte del testo