L'art.5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, e' modificato come segue: "Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457".
Testo vigente dal 10 marzo 1953
