Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 novembre 1954 al 2 dicembre 1954. Leggi il testo vigente →
Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al "Fondo nazionale di soccorso invernale" sono esenti da imposta di pubblicita', a condizione che svolgano anche propaganda a favore di terzi.
Testo in vigore dal 13 novembre 1954 al 2 dicembre 1954
