[1]I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto gratuito od a riduzione, ad eccezione dei mutilati e invalidi di guerra e di quelli del lavoro, nonche' dei mutilati civili per eventi bellici.

[2]L'importo dei sovrapprezzi, per le singole categorie, e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.

Testo vigente dal 13 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art8 · fonte del testo