I sovraprezzi di cui gli articoli 8 e 9 nella misura minima di lire 5 e fino a un massimo di lire 1000 sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietti a riduzione o gratuito. L'importo del sovraprezzo per la singola categoria e le modalita' di riscossione verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e del Ministro per l'interno.

Testo vigente dal 7 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-05;1302~art10 · fonte del testo