[1]Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare: favore del "Fondo nazionale" medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferro vie, filovie, autolinee, funivie, seggiovie, tranvie, funicolari e servizi di navigazione interna, esclusi i servizi urbani. Il sovrapprezzo predetto e dovuto nelle seguenti misure:

[2]1ª e 2ª cl. 3ª cl. Lire Lire per importi: - - fino a lire 50................................ 10 5 da lire 51 a lire 100..................... 15 10

[3]" " 101 " 200..................... 25 20

[4]" " 201 " 500..................... 60 45

[5]" " 501 " 1.000..................... 120 90

[6]" " 1.001 " 2.000..................... 180 135 oltre a lire 2.000............................ 240 180

Testo vigente dal 13 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art7 · fonte del testo