[1]Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare: favore del "Fondo nazionale" medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferro vie, filovie, autolinee, funivie, seggiovie, tranvie, funicolari e servizi di navigazione interna, esclusi i servizi urbani. Il sovrapprezzo predetto e dovuto nelle seguenti misure:
[2]1ª e 2ª cl. 3ª cl. Lire Lire per importi: - - fino a lire 50................................ 10 5 da lire 51 a lire 100..................... 15 10
[3]" " 101 " 200..................... 25 20
[4]" " 201 " 500..................... 60 45
[5]" " 501 " 1.000..................... 120 90
[6]" " 1.001 " 2.000..................... 180 135 oltre a lire 2.000............................ 240 180
Testo vigente dal 13 novembre 1954
