I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito. L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministeri dell'interno e dei trasporti.

Testo vigente dal 25 novembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1571~art10 · fonte del testo