[1]Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle Forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio e' ricevuta, in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle Forze armate dello Stato.

[2]L'atto puo' essere ricevuto anche dal fiduciario designato a' termini dell'art. 43 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VII, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con R. decreto 28 ottobre 1930-VIII, n. 1615.

[3]La procura deve essere speciale ed e' redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni che abbiano la qualita' di militari nelle Forze armate dello Stato.

Testo vigente dal 16 maggio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-04-23;456~art1 · fonte del testo