I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono garantiti dallo Stato. La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 6 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-08;144~art1 · fonte del testo