Gli Istituti autonomi per le case popolari che ottengano la garanzia dello Stato ai sensi del precedente art. 1 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto. Nelle convenzioni relative dovra' essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualita' di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

Testo vigente dal 6 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-08;144~art2 · fonte del testo