Art. 27
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I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria regionale. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 10 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva