Art. 27
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I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria ((...)). Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. 12 15
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 2000, n. 342
12La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 85, comma 2) che sono ridotte le indennita' di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 2) che sono ridotte le indennita' di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 16 settembre 2022 · versione 16 su Normattiva