Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria - Assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Differente disciplina del trattamento economico dei giudici tributari attualmente in servizio, determinata con decreto ministeriale, rispetto ai magistrati tributari di nuova nomina - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 101, 104, 105, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 24, commi 1, lett. d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano lo status dei giudici tributari nei rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all’organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del MEF nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Riguarda ancheart. 40 Giurisdizione tributariaart. 39 Giurisdizione tributariaart. 38 Giurisdizione tributariaart. 37 Giurisdizione tributariaart. 36 Giurisdizione tributariaart. 13 Giurisdizione tributariae altri 3
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Gestione dei concorsi per l'accesso alla magistratura tributaria, variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, assunzioni di personale, comandi e distacchi, mobilità, trasferimenti, premi di produttività; gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza, nonché del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento, indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter; 4-quater; 9, 32, 36 e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 20, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 44 del 2023, come conv., sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonché 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, che attribuisce al MEF: la gestione dei concorsi per l’accesso alla magistratura tributaria; il compito di determinare le variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, le assunzioni di personale, i comandi e i distacchi, le mobilità, i trasferimenti, i premi di produttività; il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza incardinato presso il centro informativo del Dipartimento delle entrate; le funzioni di spettanza statale nel settore della gestione e dello sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, lasciando i presidenti di Corte di Giustizia Tributaria privi di adeguate leve gestionali. L’oggetto del giudizio a quo riguarda una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un privato afferente alla debenza dell’imposta sul valore aggiunto, che nulla ha a che vedere con le questioni sollevate. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 4-ter Giurisdizione tributariaart. 4-quater Giurisdizione tributariaart. 9 Giurisdizione tributariaart. 36 Giurisdizione tributariaart. 37 Giurisdizione tributariaart. 20 d.l. 44/2023
Giurisdizione tributaria - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Richiesta di plurimi interventi additivi, diretti a delineare un nuovo assetto dell'ordinamento e dell'organizzazione della giustizia tributaria e ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributario - Petita indeterminati, ambigui e caratterizzati da un elevato grado di manipolatività - Eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e carenza di una reciproca e intima connessione tra essi - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 6, par. 1, CEDU, di numerose disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione della giustizia tributaria (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 2, 13, 15, 29- bis , 31, 32, 33, 34 e 35; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 37; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 72, comma 1, lett. b; d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240; d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 2, comma 10- ter , e 23- quinquies ; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 404; d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, art. 15, comma 8; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6; cod. proc. civ., art. 51; d.P.C.m. 27 febbraio 2013, n. 67, art. 15, commi 1 e 3). Il rimettente, infatti, invoca plurimi interventi additivi, omettendo di indicarne la direzione ed i contenuti, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili, con conseguente indeterminatezza e ambiguità dei petita . Inoltre, i richiesti interventi - caratterizzati da un grado di creatività e manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse ma un intero sistema di norme - sono estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri della Corte e implicano scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Infine, le censure riguardano in modo indifferenziato numerose ed eterogenee disposizioni, senza specificare i termini nei quali ciascuna di esse violerebbe singolarmente i parametri invocati; tale eterogeneità è accentuata dal fatto che le questioni sono genericamente poste anche in correlazione o in rapporto con altre norme di variegato contenuto, talune di natura regolamentare, o con interi testi legislativi, in difetto di qualsiasi argomento che consenta di collegare le singole norme evocate ai predetti parametri. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'indeterminatezza e l'ambiguità dei petita , v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 220/2014, 218/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 269/2015, 335/2011, 260/2011 e 21/2011. Sull'estraneità degli interventi manipolativi di sistema alla giustizia costituzionale, siccome eccedenti i poteri della Corte e implicanti scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 252/2012; ordinanze nn. 269/2015, 156/2013, 182/2009 e 117/1989. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e per la carenza di una reciproca e intima connessione tra essi, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 39/2014, 249/2009 e 263/1994; ordinanza n. 81/2001.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 95/2012art. 23-quinquies d.l. 95/2012art. 2 Giurisdizione tributariaart. 13 Giurisdizione tributariaart. 15 Giurisdizione tributariaart. 29-bis Giurisdizione tributariae altri 10