[1]((Alla scadenza della concessione gli impianti costituenti funivie comunque sussidiate dallo Stato, passeranno gratuitamente in proprieta' del Comune o del consorzio di Comuni interessati i quali potranno esercitarli, previa nuova concessione governativa che non potra' eccedere la durata di anni venti, salvo rinnovo.
[2]Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il Governo potra' alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempre che gli impianti corrispondano alle accertate necessita' del traffico. Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal Governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, e' data facolta' ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo.
[3]In nessuno dei casi suaccennati potra' essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per le medesime)).
Testo vigente dal 7 gennaio 1931
