[1]((Alla scadenza della concessione gli impianti costituenti funivie comunque sussidiate dallo Stato, passeranno gratuitamente in proprieta' del Comune o del consorzio di Comuni interessati i quali potranno esercitarli, previa nuova concessione governativa che non potra' eccedere la durata di anni venti, salvo rinnovo.

[2]Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il Governo potra' alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempre che gli impianti corrispondano alle accertate necessita' del traffico. Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal Governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, e' data facolta' ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo.

[3]In nessuno dei casi suaccennati potra' essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per le medesime)).

Testo vigente dal 7 gennaio 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1931

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1927 al 7 gennaio 1931. 24 parole tolte, 138 parole aggiunte in 3 capoversi.

Alla scadenza della concessionetolto: , ove non si faccia luogo al suo prolungamento decennale, gli impianti costituenti tolto: le funivie aggiunto: funivie comunque sussidiate dallo Stato, passeranno gratuitamente in proprieta' del Comune o del tolto: Consorzio dei comuni interessati, a meno che aggiunto: consorzio di Comuni interessati i quali potranno esercitarli, previa nuova concessione governativa che non potra' eccedere la durata di anni venti, salvo rinnovo.

aggiunto: Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il Governo potra' alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempre che gli impianti corrispondano alle accertate necessita' del traffico. Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal Governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, e' data facolta' ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo.

aggiunto: In nessuno dei casi suaccennati potra' essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie tolto: concesse, nel qual caso aggiunto: o tramvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per tolto: queste ultime aggiunto: le medesime.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art6 · fonte del testo