[1]Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovra' provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.

[2]Il regolamento stabilira' le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinera' i casi nei quali il richiedente potra' essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.

[3]Nei casi contemplati nel primo capoverso il richiedente dovra' presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del genio civile, impartira' gli opportuni provvedimenti.

[4]Le Province ed i Comuni potranno ricorrere alla V sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.

Testo vigente dal 8 luglio 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-06-13;403~art7 · fonte del testo

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