[1]Sono esenti dalla servitu' di cui all'art. 1, le case ancorche' non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.
[2]Sono pure esenti da tali servitu' le aree chiuse da muri, i vigneti, frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.
[3]Queste ultime esenzioni pero' non sono applicabili allorche' non occorre impiantare nel fondo i sostegni, ne' occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessita' che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.
Testo vigente dal 8 luglio 1907
