[1]Sono esenti dalla servitu' di cui all'art. 1, le case ancorche' non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.

[2]Sono pure esenti da tali servitu' le aree chiuse da muri, i vigneti, frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.

[3]Queste ultime esenzioni pero' non sono applicabili allorche' non occorre impiantare nel fondo i sostegni, ne' occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessita' che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.

Testo vigente dal 8 luglio 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-06-13;403~art6 · fonte del testo

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