[1]Le chiaviche attraversanti le arginature di 2ª categoria e le sommita' arginali concesse ad uso strada, debbono essere mantenute da chi ne ha l'obbligo in condizioni da poter sempre funzionare regolarmente senza nocumento o pericolo per la difesa idraulica.

[2]Se a tale obbligo non verra' ottemperato neppure dopo intimazione, potra' l'autorita' governativa procedere a carico del contravventore all'esecuzione d'ufficio anche immediatamente e senza alcun preavviso nei casi d'urgenza.

[3]Il prefetto provvedera' al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio rendendone esecutoria la nota, od il ruolo di riparto nel caso di piu' contravventori e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art25 · fonte del testo

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