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Quando nei lavori di pittura i prodotti di cui all'articolo 1 vengono usati con sistemi a spruzzo, si devono adottare i mezzi atti ad impedire o a limitare la dispersione nell'atmosfera di particelle nocive. Qualora questo fine non sia conseguibile a mezzo di impianti chiusi, o di dispositivi di aspirazione, o di altri mezzi tecnici, i lavoratori devono essere protetti con idonei mezzi individuali contro il pericolo della inalazione delle particelle nocive.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-19;706~art7 · fonte del testo