Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975. Leggi il testo vigente →

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia, finanziaria e lo stato, qualora sia stato chiamato ad intervenire ai sensi del successivo articolo 19, hanno diritto alla rivalsa:

  • a)contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;
  • b)nella misura in cui la rivalsa e' contrattualmente prevista.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art18 · fonte su Normattiva