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L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia, finanziaria e lo stato, qualora sia stato chiamato ad intervenire ai sensi del successivo articolo 19, hanno diritto alla rivalsa:
- a)contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;
- b)nella misura in cui la rivalsa e' contrattualmente prevista.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975
