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Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e della identita' dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza. Nessuna azione e' proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare. In caso di danno causato da un incidente nucleare derivante da materie nucleari rubate, perdute o abbandonate e che non siano state recuperate, il termine anzidetto e' computato dalla data dell'incidente nucleare ma non puo' in nessun caso essere superiore a 20 anni dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono.
Testo in vigore dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020
