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Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni del giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno. Nessuna azione e' proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare o da furti, perdite o abbandono delle sostanze nucleari.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975

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