Qualora una Parte contraente faccia uso della facolta' prevista dall'articolo 8 a) della convenzione di Parigi, il termine di prescrizione da essa fissato sara' di 3 anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, oppure dalla data in cui essa avrebbe dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza.
Testo vigente dal 27 aprile 1974
