Qualora una Parte contraente faccia uso della facolta' prevista dall'articolo 8 a) della convenzione di Parigi, il termine di prescrizione da essa fissato sara' di 3 anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, oppure dalla data in cui essa avrebbe dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza.

Testo vigente dal 27 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109~art7 · fonte su Normattiva