Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La quantita' di grano dura da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'art. 1, e' fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per chilogrammi 100 di pasta all'uovo, di pasta con uovo o di pasta glutinata, esportate. La quantita' di grano da ammettere alla importazione, col beneficio del citato art. 1, per i prodotti da forno e' rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-09;948~art2 · fonte del testo