Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il diritto alla importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati, si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione. Tuttavia il diritto alla importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro dei suddetti prodotti esportati, nel periodo intercorrente dal 1 luglio 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescrive nel termine di sei mesi da questa ultima data.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-09;948~art4 · fonte del testo