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La quantita' di grano dura da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'art. 1, e' fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per chilogrammi 100 di pasta all'uovo, di pasta con uovo o di pasta glutinata, esportate. La quantita' di grano da ammettere alla importazione, col beneficio del citato art. 1, per i prodotti da forno e' rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-10-09;948~art2 · fonte del testo