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Il diritto alla importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati, si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione. Tuttavia il diritto alla importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro dei suddetti prodotti esportati, nel periodo intercorrente dal 1 luglio 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescrive nel termine di sei mesi da questa ultima data.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-09;948~art4 · fonte del testo